Quando il
chiamato all’eredità è un minore cosa bisogna fare?
I genitori
(o l’esercente la responsabilità genitoriale) possono in nome o per conto del
minore accettare l’eredità o rinunciarvi.
Come si
accetta l’eredità per un minore?
L’eredità di
un minore si può accettare esclusivamente con il beneficio d’inventario
(art. 471 c.c.); ogni altra forma di accettazione, espressa o tacita, è nulla e
priva di effetti.
Cos’è il
beneficio d’inventario?
È la
limitazione legale della responsabilità patrimoniale dell’erede per cui quest’ultimo
nel caso in cui ci siano dei debiti della persona defunta (de cuius) risponde
solo ed esclusivamente con i beni ricevuti in eredità, non oltre. Da cui in
caso i debiti superino il lascito, il minore non subirà perdite, ma acquisirà
beni nel caso in cui ci siano o ne restino tolti i debiti.
Cosa bisogna
fare per poter accettare l’eredità?
I genitori
(o l’esercente la responsabilità genitoriale) devono presentare, in nome e per
conto del minore, al giudice tutelare presso il Tribunale del domicilio del
minore, la domanda di autorizzazione all’accettazione dell’eredità.
Ottenuta l’autorizzazione i genitori (o l’esercente la responsabilità
genitoriale) dovranno rivolgersi ad un notaio o al Tribunale ove si
è aperta la successione (la successione si apre nel luogo dell’ultimo
domicilio del defunto) per compiere l’atto di accettazione nonché
per dare avvio all’inventario dei beni del defunto. L’inventario, e’
l’atto pubblico in cui vengono descritti tutti i beni immobili e mobili del
defunto e deve essere redatto entro il compimento del 19° anno di età del
minore. Entro il medesimo termine occorre presentare la dichiarazione di
successione presso l’Agenzia delle Entrate.
Come si fa
l’inventario?
L’inventario consiste in un elenco di tutti i
beni e debiti del de cuius.
Per la sua redazione occorrerà l’estratto conto
corrente del de cuius, visura immobiliare, documenti attestanti prestiti,
finanziamenti o investimenti, carta di circolazione dell’autovettura/
motociclo etc.
Nel caso in
cui non si conoscono dette informazioni si potrà incaricare un’agenzia di
svolgere dette investigazioni.
Entro quanto
tempo si può accettare l’eredità o rinunciavi?
Il diritto
di accettare l’eredità o di rinunciarvi si prescrive in dieci anni dal giorno
dell’apertura della successione.
Quando i
genitori (o l’esercente la responsabilità genitoriale) possono chiedere
per il minore la rinuncia all’eredità?
Per
necessità o quando la rinuncia risulti evidentemente vantaggiosa
per il minore (art. 320 c.c.), come ad esempio quando il de cuius ha lasciato
più debiti che beni. Anche in caso di rinuncia, i genitori devono essere
autorizzati dal giudice tutelare del Tribunale del domicilio del minore.
In caso di
accettazione o rinuncia è necessaria l’assistenza di un avvocato?
No, in
entrambi i casi l’assistenza di un difensore è facoltativa.